Art. 156.
(Esecuzione delle misure alternative).

      1. Il processo di reinserimento sociale prosegue e si sviluppa durante la esecuzione delle misure alternative, nella costanza del sostegno e del controllo degli operatori penitenziari competenti e con il concorso delle positive risorse della famiglia, nonché di quelle dei servizi territoriali, pubblici e privati, e del volontariato.
      2. Le varie risorse di sostegno previste dal comma 1 devono integrarsi in una rete sociale di aiuto, i cui componenti sono coinvolti dagli operatori penitenziari nel trovare fasi comuni di conoscenza, di consultazione e di specifiche e concrete

 

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iniziative sul caso esaminato. Per la continuità e l'efficacia del lavoro della rete sociale deve essere promossa la redazione di protocolli di intesa fra i soggetti partecipanti.
      3. Nei casi in cui i servizi pubblici o privati o la cooperazione sociale abbiano un ruolo specifico nello svolgimento della misura alternativa, le valutazioni di questi circa lo sviluppo del processo riabilitativo devono essere tenute in particolare conto dagli organi penitenziari e dalla magistratura di sorveglianza; quando si tratta di valutazioni tecniche, come quelle dei servizi sulle dipendenze da sostanze stupefacenti o alcooliche, o dei servizi psichiatrici o, in genere, sanitari, le stesse non possono, in linea di massima, essere disattese.
      4. Nello svolgimento delle misure alternative l'evoluzione progressiva del percorso di reinserimento sociale deve essere prioritaria e va sostenuta anche in presenza di difficoltà e di situazioni di disagio dell'interessato. Nello svolgersi della misura si deve verificare l'adeguatezza della stessa e dei suoi aspetti operativi per migliorarne, attraverso adeguati interventi, la efficacia rispetto alle esigenze e alle capacità dell'interessato.
      5. Un volta conclusa la misura alternativa per effetto della conclusione della esecuzione della pena, i servizi pubblici e gli altri organismi sociali previsti dal presente articolo mantengono la loro disponibilità nei confronti dell'interessato per favorirne, completarne o confermarne il reinserimento sociale. In particolare, devono essere favoriti il completamento di programmi di inserimento attivati dai servizi e gli inserimenti lavorativi attuati presso organismi della cooperazione sociale, finché la situazione di reintegrazione sociale non risulti completata.